GESTIONE DEL CREDITO IN PROCEDURE CONCORSUALI

In pendenza di una procedura concorsuale (Fallimento o Concordato Preventivo) la legge vieta al Creditore di proseguire o intraprendere azioni giudiziali o esecutive nei confronti del debitore.

Nella fase dell’accertamento del passivo il Curatore (o il Commissario Giudiziale in caso di Concordato), di concerto con il Giudice Delegato, procederanno all’individuazione dei Creditori che concorreranno alla distribuzione dell’attivo fallimentare secondo i rispettivi privilegi (ad es. ipoteche) e cause di prelazione (es. crediti per lavoro dipendente, crediti di artigiani).

Il mandato – che presuppone il Fallimento o la domanda di Concordato di Parte Debitrice – prevede l’esame dei requisiti per il riconoscimento del privilegio e/o causa di prelazione; la redazione ed il deposito dell’istanza di ammissione al passivo del fallimento tempestiva, redazione e deposito della dichiarazione di credito nel concordato preventivo.

Il costo servizio di recupero giudiziale si compone di:

  • contributo per il rimborso delle spese vive/costi di tassazione giudiziari
  • commissione percentuale: calcolata sull’importo del credito recuperato;

Nel caso in cui l’Amministrazione della procedura Concorsuale non dovesse procedere alla ripartizione di attivo nessun ulteriore contributo o commissione sarà dovuta.

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